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Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato

Testo in vigore al

Art. 260

1. La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i conti di cui al precedente articolo 255, li esamina in confronto agli elementi che sono in suo possesso, ed accertatane la regolarita', allibra i risultati di tali conti nei suoi registri.

Art. 261

1. Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti riassuntivi, ai sensi dell'art. 160.

2. Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria generale con apposite istruzioni.

Art. 262

1. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di cui al secondo comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni centrali cui spetta, i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate.

Capo IV. Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei erediti arretrati.

Art. 263

1. I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate debbono venir classificati in crediti:

  1. a) la cui riscossione, quantunque ritardata, puo' considerarsi certa;

  2. b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;

  3. c) incerti perche' giudiziariamente controversi;

  4. d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione;

  5. e) riconosciuti assolutamente inesigibili.

2. I crediti indicati alle lettere a) b) c) continuano a essere riportati nella contabilita' degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti.

3. I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264, dalle contabilita' ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, affinche' questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.

4. I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi articoli 265 e 266.

Art. 264

1. Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilita' delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente art. 263, si compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le partite, trasmettono all'intendenza di finanza della provincia nella quale le partite debbono riscuotersi.

2. Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi.

3. L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti del demanio che da essa dipendono per la l'iscrizione nei rispettivi registri.

4. Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le partite sono state date in carico agli agenti del demanio, e lo trasmette all'amministrazione o al contabile da cui le e' pervenuto.

5. In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale, e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione predetta.

6. In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito, e la intendenza di finanza, che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il ministro delle finanze.

Art. 265

1. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera e) del precedente art. 263, e' ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato.

2. Pei crediti superiori a lire 5000, occorre il conforme avviso della Regia avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40,000 occorre inoltre il conforme voto del consiglio di Stato.

3. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del ministro delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5000 e per le partite superiori alle lire 40,000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del consiglio di Stato.

4. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 266

1. I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente art. 265, sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati in carico ai contabili sono altresi' portati a discarico nei loro conti giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi.

Art. 267

1. Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.

2. Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento e' disposto, secondo le norme del precedente articolo 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 268

1. I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla eliminazione dalle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art.263.

2. Quelli incerti perche' giudiziariamente controversi e quelli di dubbia e difficile esazione sono, in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione, si puo' fare assegnamento secondo le probabilita' della loro riscossione.

3. I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova iscrizione in bilancio alle scadenze stabilite. La eliminazione e' disposta mediante decreti dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Titolo VII. Delle spese dello stato.

Capo I. Norme generali.

Sezione I. Impegno, liquidazione, ordinazione pagamento delle spese

Art. 269

1. Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 270

1. Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi:

  1. 1) impegno;

  2. 2) liquidazione;

  3. 3) ordinazione e pagamento.

Art. 271

1. Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, ministri impegnano ed ordinano le spese.

2. Essi possono delegare la facolta' di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti e con le modalita' stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro per le finanze.

3. Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 272

1. Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

2. Fanno eccezione quelli relativi:

  1. 1) a spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

  2. 2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

  3. 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza.

3. Gli impegni per spese correnti o carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

Art. 273

1. Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio:

  1. a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtu' di leggi generali e organiche;

  2. b) le spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in piu' anni, per la quota che e' stabilito potersi erogare nell'anno;

  3. c) le altre spese in conto capitale, destinate a scopi determinati, per l'intero stanziamento inscritto in bilancio o per la minor somma effettivamente occorrente.

  4. d) le spese dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate, per le rate che scadono nell'anno e quelle dipendenti da contratti per forniture o prestazioni d'opera, per la parte riferibile all'anno;

  5. e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati nell'anno, nelle forme di legge, eccetto quelle che facciano carico all'esercizio successivo, giusta il terzo comma dell'art. 49 della legge;

  6. f) le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno;

  7. g) le spese per stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura di somme e scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformita' delle prescrizioni del presente regolamento;

  8. h) gli aggi, indennita' ed altre simili competenze, riferibili a servizi prestati o ad operazioni eseguite nell'anno;

  9. i) le spese obbligatorie e di ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui ne viene accertato e liquidato l'importo, sulla base dei documenti richiesti e con le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

  10. l) le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata, come all'articolo 41, secondo comma della legge;

  11. m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate, colle formalita' prescritte dalla legge e dal presente regolamento, mediante decreti Reali e ministeriali che indichino il nome dei creditori ed autorizzino il pagamento della somma dovuta;

  12. n) le spese il cui importo, a norma del terzo comma dell' art. 50 della legge, viene accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento, senza preventivo atto di autorizzazione;

  13. o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione, pagate nell'anno dai contabili competenti a norma di legge;

  14. p) le vincite al lotto, riferibili alle estrazioni effettuate nell'anno.

Art. 274

1. Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

2. La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'art. 273 deve essere portata in economia.2526

Art. 275

1. L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo e' fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'art. 53 della legge.

2. Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

  1. a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

  2. b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

  3. c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

  4. d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non e' consentito il trasporto nonche' quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non e' stato disposto il relativo pagamento;

  5. e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonche' ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

  6. f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge.

3. La dimostrazione sara' corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto dello stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessita' di conservare la differenza in bilancio.

4. Per singole partite la Corte dei conti puo' inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.

5. Per le spese di cui sia gia' stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, puo', negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite, quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.

Art. 276

1. Gli impegni contratti ai termini dell'art. 273 a tutto il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio puo', dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purche' non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.

Art. 277

1. La liquidazione delle spese dev'essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi.

2. I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui e' menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso nei relativi inventari.

3. L'esemplare dei documenti sui quali e' basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori.
L'altro o gli altri esemplari che la amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

4. La emissione di duplicati di tali documenti puo' solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessita', e con forme e cautele tali da togliere la possibilita' di un duplicato pagamento.

Art. 278

1. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato:

  1. a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

  2. b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

  3. c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni ed altre d'importo e scadenze determinate;

  4. d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato.

2. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 a 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero quelle dei successivi articoli 475 a 486.

Art. 278-bis

1. I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa, nonche' altri eventuali codici meccanografici.

2. Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilita' speciale, in favore dei quali vengono emessi.

3. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al Ministero del tesoro di stabilire con propri decreti:

  1. a) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo comma;

  2. b) i codici per i funzionari delegati e per i titolari di contabilita' speciale;

  3. c) le date a partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei codici.

Art. 279

1. Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono omessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.

2. Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato terzo comma dell'art. 50 della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento.