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Sez. 1, Ordinanza n. 20419 del 17/06/2026 (Rv. 679018-02)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Eccezione di difetto di giurisdizione dell’arbitro estero - Delibazione esclusivamente da parte degli arbitri - Sussistenza - Mezzi di impugnazione della relativa decisione - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679018-02

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

All'arbitrato internazionale, che può avere natura esclusivamente rituale, si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione circa il difetto di giurisdizione dell'arbitro estero, una volta che il procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale, anche se il giudizio italiano sia stato proposto prioritariamente, ma in detta sede non sia stata sollevata la questione di giurisdizione, perché è di competenza

esclusiva degli arbitri stessi, potendo la relativa decisione essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento del lodo straniero.

Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)