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Sez. 2, Sentenza n. 3170 del 23/11/1962 (Rv. 254665 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - AFFERMAZIONI DELLA MOTIVAZIONE COSTITUENTI PREMESSA LOGICA DEL DISPOSITIVO - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1962-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254665-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - AFFERMAZIONI DELLA MOTIVAZIONE COSTITUENTI PREMESSA LOGICA DEL DISPOSITIVO - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*

Il giudicato sostanziale si Forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni e sugli accertamenti contenuti nella motivazione che costituiscano premesse logico-giuridiche necessarie della decisione adottata. Se due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in ordine allo stesso con sentenza passata in giudicato, o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisca la premessa o il fondamento logico e giuridico della decisione, preclude il riesame, in un nuovo processo, del punto gia accertato o risolto, anche se nel nuovo processo se ne vogliano trarre conseguenze diverse, o la questione venga dedotta in via di eccezione. (Conf 2610/62, 267/61, 124/61, 3074/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)