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Sez. T, Ordinanza n. 32690 del 16/12/2024 (Rv. 673282-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Agevolazione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Svolgimento di attività sanitaria - Immobile utilizzato da una Fondazione in regime di convenzione con il SSN - Condizioni per usufruire del beneficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673282-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In materia di ICI, per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica. (Nella specie, la S.C., applicando il principio all'IMU, ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'esenzione andava riconosciuta agli immobili destinati allo svolgimento di attività psichiatriche, attesa l'integrale copertura pubblica del costo del servizio, e negata a quelli destinati ad R.S.A. e C.D.I., attese le modalità commerciali delle attività svolte).

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 281, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)