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Sez. 1, Sentenza n. 1639 del 10/12/1968 Ud. (dep. 24/04/1969) Rv. 111091 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111091-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE - EFFETTI.*

La chiamata di correo - che implica una confessione sul fatto proprio e su quello altrui - presenta il valore di indizio, onde puo costituire fonte di convincimento solo quando, attraverso una severa disamina, appaia seria ed inconfutabile e sia accompagnata da elementi di fatto che, ricollegandosi ad essa, ne confermino la veridicita. Ove sia stata successivamente ritrattata, se ne impone un controllo ulteriore fondato su una approfondita disamina critica dei vari elementi contrastanti che consenta di disattendere il valore della ritrattazione. (V.107602, 107453, anno 1968 104892, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)