Sez. 1, Sentenza n. 16982 del 01/08/2007 (Rv. 600429 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Onere e interesse all'impugnazione - Insussistenza - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello il quale rilevi il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio non può adottare alcun altro provvedimento che rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.. È, di conseguenza, "inutiliter data" la decisione con la quale il giudice d'appello, dopo avere rilevato un difetto di integrazione necessaria del contraddittorio e rimesso per tale ragione la causa al giudice di primo grado, contemporaneamente statuisca in merito alla ammissibilità di talune delle domande dinanzi a lui proposte, ed alla legittimazione delle parti. Ne consegue che l'impugnazione di tali ultime statuizioni, pur essendo ammissibile, è assorbita dalla cassazione della sentenza nella parte in cui ha disposto la regressione del giudizio al giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)