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Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 10/09/1969 (Rv. 343025 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE DEL CONDANNATO IN SEDE PENALE - ALL'ESECUZIONE MOBILIARE PROMOSSA PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE - FORME DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1969-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343025-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE DEL CONDANNATO IN SEDE PENALE - ALL'ESECUZIONE MOBILIARE PROMOSSA PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE - FORME DEL GIUDIZIO.*

Competente a conoscere dell'apposizione, proposta dal condannato in Sede penale, all'esecuzione mobiliare promossa contro di lui dal cancelliere addetto all'ufficio del campione penale, per il recupero delle spese del suo mantenimento in carcere, e il giudice dell'esecuzione penale, che provvede con le forme stabilite dagli artt 628 e segg cod proc pen davanti al quale il pretore adito con l'opposizione deve rimettere le parti a norma dell'art 616 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)