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Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 22/05/1989 (Rv. 462822 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - FASCICOLO PRECEDENTEMENTE RITIRATO - ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - MANCATA MENZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL FASCICOLO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462822-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - FASCICOLO PRECEDENTEMENTE RITIRATO - ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - MANCATA MENZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL FASCICOLO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora il cancelliere annoti il deposito del fascicolo di parte, precedentemente ritirato previa autorizzazione del giudice, ma non quello dei documenti originariamente ad esso allegati, tale mancata annotazione, non da luogo a nullità, non essendo comminata dalla legge, bensì costituisce una mera irregolarità. (nella specie la S.C. ha rilevato che non era stata denunciata dalla parte una produzione di documenti mai conosciuti prima, su cui non si fosse formato il contraddittorio). (V 8629/87, mass n 456101; (V 6779/81, mass 417669).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)