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Sez. 3, Sentenza n. 331 del 16/01/1987 (Rv. 450084 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CAUZIONE - IMPOSTA DAL GIUDICE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - MANCATO VERSAMENTO - CONVALIDA - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - ESAME PRELIMINARE SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CAUZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - QUESTIONI RELATIVE - PREGIUDIZIALITÀ ASSOLUTA - PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE - MANCANZA DI URGENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450084-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CAUZIONE - IMPOSTA DAL GIUDICE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - MANCATO VERSAMENTO - CONVALIDA - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - ESAME PRELIMINARE SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CAUZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - QUESTIONI RELATIVE - PREGIUDIZIALITÀ ASSOLUTA - PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE - MANCANZA DI URGENZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ.*

Il collegio, chiamato, in Sede di convalida, a pronunciare l'inefficacia del sequestro per mancato versamento della cauzione imposta dal giudice istruttore o, ai sensi del combinato disposto degli artt. 673 e 674 cod. proc. civ., dal Presidente del tribunale, al creditore sequestrante successivamente all'eseguito sequestro, ha il potere-dovere di accertare, preliminarmente, la legittimità del provvedimento d'imposizione, quale presupposto essenziale dell'invocata sanzione di inefficacia del sequestro. In tale indagine assume valore prioritario il controllo della regolare Costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio delle parti che, stabilita in linea generale dall'art. 101 cod. proc. civ., ed espressamente ribadita dal terzo comma dell'art. 673 citato, trova applicazione anche al procedimento d'imposizione della cauzione in quanto integrativo di quello concernente immediatamente la misura cautelare, con la conseguenza che essendo la deroga alla preventiva audizione delle parti consentita solo in caso di eccezionale urgenza, la Mancanza di tale situazione comporta che il provvedimento impositivo emesso inaudita altera parte è affetto da nullità. (V 125/64, mass n 300166; (V 2853/63, mass n 264425).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)