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Sez. 5, Sentenza n. 15522 del 06/11/2002 (Rv. 558244 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità - Condizioni - Distinzione dall'"error in iudicando".
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558244-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

A norma dell'art. 395 cod. proc. civ., non può configurare un errore revocatorio - come fatto "incontrastabilmente" escluso o come fatto "positivamente" accertato - bensì un "error in iudicando", la valutazione della questione che ha costituito il "thema decidendum" della fase di merito ("il punto controverso") e che è stata comunque oggetto di indagini ermeneutiche ed accertamenti, come tali preclusivi, appunto, del c.d. errore di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)