Sez. 2, Sentenza n. 8049 del 08/08/1990 (Rv. 468706 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIE - FATTA DAL TESTATORE - NORMA PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIRITTO DEGLI EREDI EX ART. 727 COD. CIV. DI CONSEGUIRE UNA PARTE DEI VARI BENI RELATIVI DEL "DE CUIUS" - CADUCAZIONE CONSEGUENTE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIE - FATTA DAL TESTATORE - NORMA PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIRITTO DEGLI EREDI EX ART. 727 COD. CIV. DI CONSEGUIRE UNA PARTE DEI VARI BENI RELATIVI DEL "DE CUIUS" - CADUCAZIONE CONSEGUENTE.*
Qualora il testatore ai sensi dell'art. 733 cod. civ. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede, viene meno il diritto degli altri eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall'art. 727 cod. civ., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)