Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 02/04/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 204415 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio | Incompetenza - Normativa applicabile - È quella di cui all'art. 21 comma secondo cod. proc. pen. - Ragioni - Conseguenze.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio
Poiché nel procedimento di sorveglianza - disciplinato dall'art. 678 in relazione all'art. 666 cod. proc. pen. - non è prevista una norma specifica riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio, deve ritenersi che la materia in esame sia regolata dalla norma di carattere generale prevista dall'art. 21 comma secondo cod. proc. pen. secondo la quale l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare, o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 comma primo cod. proc. pen. Ne consegue che nel procedimento di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio, a pena di decadenza, può essere rilevata o eccepita solo in apertura della udienza, che si svolge in contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del difensore. (Nella fattispecie, la questione di competenza era stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)