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Sez. 6, Sentenza n. 9074 del 14/05/1975 Ud. (dep. 11/10/1975) Rv. 130870 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130870-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA - LEGITTIMITA.*

Il sequestro penale e un mezzo istruttorio non necessariamente legato al provvedimento di confisca delle cose sequestrate, potendo essere disposto per ragioni istruttorie ed al solo fine di mantenere integra ed inalterata la prova del reato. Pertanto, il sequestro di costruzione edilizia abusiva, disposto dal giudice penale per fini istruttori, e legittimo in quanto mira a conservare lo stato dei luoghi per l'accertamento della sussistenza dei reati previsti dall'art 41 della legge 17 agosto 1942, n 1150.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)