Sez. 6, Sentenza n. 40807 del 16/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 229927 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE | Richiesta di sequestro conservativo - Legittimità - Ragione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE
È consentita l'esecuzione, mediante rogatoria internazionale, anche del provvedimento di sequestro conservativo, a nulla rilevando che l'art. 727, comma primo, cod. proc. pen. si limiti a riconoscere l'ammissibilità del ricorso a tale procedura solo per comunicazioni, notificazioni e altri atti di acquisizione probatoria, in quanto l'art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961 n. 215, che prevede l'obbligo, per la Parte richiesta, di far eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le rogatorie concernenti il compimento di atti di istruzione, si applica anche al sequestro in esame che deve farsi rientrare tra tali atti. (Fattispecie concernente il sequestro di somme depositate in conti correnti accesi in banche del Liechtenstein)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 com. 1, Tratt. Internaz. 20/04/1959 art. 3, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)