Sez. 2, Sentenza n. 3427 del 18/11/1972 (Rv. 361286 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - EX ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - TASSATIVITA ED OBBLIGATORIETA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - EX ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - TASSATIVITA ED OBBLIGATORIETA DELLE IPOTESI DI RIMESSIONE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 cod proc civ, e prescritta dalla legge indipendentemente da qualsiasi istanza, anche contraria delle parti, trattandosi di materia della quale queste non possono disporre. N Conf 2218'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)