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Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010 (Rv. 612583 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza di cessazione della materia del contendere - Idoneità ad acquisire forza di giudicato sulla pretesa fatta valere - Esclusione - Efficacia di giudicato limitata al solo venir meno dell'interesse ad agire - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612583-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata, decidendo una controversia riguardante la riliquidazione della pensione di vecchiaia, aveva escluso che la materia del contendere fosse cessata per effetto del mero riconoscimento del relativo diritto da parte dell'Enasarco, non avendo quest'ultimo provveduto ad aumentare l'importo della pensione già goduta, ed aveva condannato l'Ente alla riliquidazione della pensione ed alla corresponsione degli arretrati; nel confermare tale pronuncia, la S.C. ne ha corretto la motivazione, precisando che il riconoscimento del diritto, inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato, poteva tuttavia essere utilizzato dal decidente ai fini della formazione del proprio convincimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)