Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 30/07/2004 (Rv. 576739 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Funzione cautelare e conservativa - Conseguenze - Inefficacia relativa dell'atto revocato dichiarata con sentenza - Azione esecutiva sui beni oggetto della revoca - Esperimento - Condizioni - Preesistenza della pronuncia di inefficacia dell'atto - Necessità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
In tema di azione revocatoria, fonte immediata dell'inefficacia relativa dell'atto di alienazione prevista dall'art.2901 c.c. è la sentenza del giudice, che legittima altresì il creditore al successivo esperimento di un'azione esecutiva nei confronti dell'acquirente dei beni assoggettati a revocatoria (soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in base al quale il creditore abbia agito), con la conseguenza che soltanto a seguito della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di revoca il creditore può esperire, nei confronti dell'acquirente, tale azione esecutiva con riguardo ai beni oggetto dell'atto revocato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)