Sez. U, Sentenza n. 2452 del 12/07/1968 (Rv. 334868 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DALLO STATO NEL REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - INSINDACABILITA- PROPONIBILITA DI PRETESE RISARCITORIE IN ORDINE AD UN ATTO COMPIUTO DAL GOVERNO ITALIANO IN RELAZIONE AL MEMORANDUM DI LONDRA DEL 5 OTTOBRE 1954- ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DALLO STATO NEL REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - INSINDACABILITA- PROPONIBILITA DI PRETESE RISARCITORIE IN ORDINE AD UN ATTO COMPIUTO DAL GOVERNO ITALIANO IN RELAZIONE AL MEMORANDUM DI LONDRA DEL 5 OTTOBRE 1954- ESCLUSIONE.*
Gli Atti che vengono compiuti dallo stato nel regolamento delle relazioni internazionali si sottraggono totalmente al Sindacato sia della giurisdizione amministrativa che della giurisdizione ordinaria, in quanto nei confronti degli Atti predetti- stante la preminenza assoluta degli interessi della collettivita organizzata a stato che con tali Atti vengono tutelati non sono configurabili ne posizioni di interesse legittimo, condizionatamente o indirettamente protetto, ne, a maggior ragione, posizioni di diritto soggettivo, restando l'interesse del singolo pienamente sacrificato di fronte all'interesse della collettivita, nei rapporti interstatali, e ponendosi la responsabilita degli organi di governo per gli Atti internazionali esclusivamente sul piano politico. In applicazione di tali principi deve escludersi la tutelabilita di interessi di singoli cittadini, quali diritti soggettivi o interessi legittimi, e la proponibilita di pretese indennitarie o risarcitorie nei confronti di un atto compiuto dal governo italiano in relazione al memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)