Sez. 3, Sentenza n. 5279 del 09/04/2001 (Rv. 545786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Fondata su fatto/reato di altro dipendente - Natura di controversia derivante dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
La domanda proposta dall'istituto assicuratore contro il datore di lavoro dà luogo, qualora sia diretta al rimborso delle somme erogate all'infortunato e sia fondata sul fatto - reato di altro dipendente, ad una controversia derivante dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali, perché il diritto affermato si fonda sul rapporto assicurativo da queste configurato.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)