diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025 (Rv. 676235-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) | Nullità della sentenza - Regime - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676235-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER)

Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)