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Sez. 3, Sentenza n. 3570 del 23/05/1983 (Rv. 428460 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - MANCATA ADOZIONE DEL NUOVO RITO - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INDICAZIONE DEL CONSEGUENTE SPECIFICO PREGIUDIZIO PROCESSUALE DERIVATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428460-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - MANCATA ADOZIONE DEL NUOVO RITO - DEDUZIONE COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INDICAZIONE DEL CONSEGUENTE SPECIFICO PREGIUDIZIO PROCESSUALE DERIVATO - NECESSITÀ.*

La doglianza relativa alla mancata adozione del rito speciale del lavoro, dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione di tale rito, sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. (Conf 2823/82, mass n 420690; (Conf 3538/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)