Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati
Testo in vigore al
Capo IV. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni
Art. 34
Campo d'applicazione
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, al trattamento di dati personali connesso con l'uso di reti o terminali di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario si applica il presente Capo.
Ai fini del presente Capo per "utente" s'intende qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un terminale di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario.
Art. 35
Sicurezza
1. Le istituzioni e gli organismi comunitari adottano appropriate misure di natura tecnica ed organizzativa per garantire un uso sicuro delle reti e dei terminali di telecomunicazioni, all'occorrenza in collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e/o con i fornitori di reti di telecomunicazioni pubbliche. Tenuto conto delle possibilità tecniche più recenti e dei costi da sostenere per l'adeguamento, le suddette misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Qualora sussistano particolari rischi di violazioni della sicurezza della rete e dei terminali, l'istituzione o l'organismo comunitario in questione informano gli utenti in merito a tali rischi ed alle possibilità di contromisure e di mezzi di comunicazione alternativi.
Art. 36
Riservatezza delle comunicazioni
Le istituzioni e gli organismi comunitari garantiscono la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite le reti e i terminali di telecomunicazioni nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario.
Art. 37
Dati relativi al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dati sul traffico delle comunicazioni relativi agli utenti, che sono trattati e conservati per stabilire le chiamate ed altri collegamenti sulla rete di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi contestualmente alla cessazione della chiamata o di altro collegamento.
2. Se necessario, i dati sul traffico indicati in un elenco approvato dal garante europeo della protezione dei dati possono essere sottoposti a trattamento a fini di gestione del bilancio e del traffico delle telecomunicazioni, nonché di verifica dell'utilizzazione autorizzata del sistema di telecomunicazioni. Tali dati dovranno essere cancellati o resi anonimi non appena possibile e non oltre sei mesi dalla loro raccolta, a meno che la loro ulteriore conservazione non sia necessaria all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto, in una causa pendente in sede giudiziaria.
3. I trattamenti dei dati pertinenti al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione devono essere effettuati unicamente da persone incaricate di gestire la fatturazione, il traffico o il bilancio.
4. Gli utenti delle reti di telecomunicazioni hanno il diritto di richiedere fatture o altri resoconti non dettagliati delle chiamate effettuate.
Art. 38
Elenchi di utenti
1. I dati personali contenuti in elenchi cartacei o elettronici di utenti e l'accesso a detti elenchi sono limitati allo stretto necessario ai fini specifici degli elenchi.
2. Le istituzioni e gli organismi comunitari prendono le misure necessarie per impedire che i dati personali contenuti in tali elenchi siano utilizzati a fini di diffusione commerciale diretta, indipendentemente dal fatto che gli elenchi siano o meno accessibili al pubblico.
Art. 39
Identificazione della linea chiamante e della linea chiamata e restrizione di tale funzione
1. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve poterlo disattivare facilmente e senza oneri.
2. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamato deve poter disattivare facilmente e senza oneri l'identificazione delle chiamate in entrata.
3. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamata, l'utente chiamato deve poter disattivare tale identificazione presso il chiamante facilmente e senza oneri.
4. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante o chiamata, le istituzioni e gli organismi comunitari informano gli utenti di questa possibilità e di quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 40
Deroghe Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono affinché procedure trasparenti disciplinino il modo in cui possono scavalcare la disattivazione dell'identificazione della linea chiamante:
a) per un periodo determinato, quando un utente chieda l'identificazione di chiamate moleste o malintenzionate;
b) per linee determinate, nel caso di organizzazioni che rispondono a chiamate d'emergenza, al fine di dare seguito a tali chiamate.
Capo V. Autorità di controllo indipendente: il garante europeo della protezione dei dati
Art. 41
Garante europeo della protezione dei dati
1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata garante europeo della protezione dei dati.
2.
Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.
Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.
Art. 42
Nomina
1.
Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.
Un garante aggiunto è nominato con la stessa procedura e per la stessa durata, con il compito di assistere il garante nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati è scelto tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un'esperienza e delle competenze notorie per l'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, come ad esempio il far parte o l'aver fatto parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
3. Il mandato del garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile.
4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato del garante europeo della protezione dei dati cessa in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del paragrafo 5.
5. Il garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
6. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all'atto della sua sostituzione.
7. Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano anche al garante europeo della protezione dei dati.
8. Al garante aggiunto si applicano i paragrafi da 2 a 7.
Art. 43
Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissano di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo.
2. L'autorità di bilancio provvede a che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Il bilancio assegnato al garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione VIII del bilancio generale dell'Unione europea.
4. Il garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e altri agenti sono nominati dal garante europeo della protezione dei dati che è il loro superiore gerarchico ed alle cui istruzioni sono tenuti a conformarsi. Il numero di detti funzionari ed agenti è stabilito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.
5. I funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
6. Per le questioni relative al personale alle sue dipendenze il garante europeo della protezione dei dati è equiparato alle istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Art. 44
Indipendenza
1. Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
3. Per tutta la durata del mandato, il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Al termine del mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.
Art. 45
Segreto professionale
Durante e dopo il mandato il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 46
Funzioni Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:
a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
g) partecipa alle attività del "Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali", istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
k) adotta il proprio regolamento interno.
Art. 47
Competenze
1. Il garante europeo della protezione dei dati può:
a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.
Art. 48
Rapporto sulle attività
1. Il garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulla propria attività, rendendolo pubblico allo stesso tempo.
2. Il garante europeo trasmette il rapporto sulle attività alle altre istituzioni e agli altri organismi dell'Unione europea che possono formulare osservazioni in vista dell'eventuale discussione del rapporto stesso presso il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la descrizione dei provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 49
Sanzioni
Il funzionario o altro agente delle Comunità europee che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee o dai regime applicabile agli altri agenti.
Art. 50
Periodo transitorio
Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano rese conformi allo stesso entro un anno a decorrere da tale data.
Art. 51
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente D. Voynet (3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 30 novembre 2000.