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Sez. 3 - , Sentenza n. 27040 del 21/09/2023 (Rv. 668671 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Trasporto di cose per conto terzi - Sistema delle “tariffe a forcella” - Prescrizione quinquennale ex art. 2 d.l. n. 82 del 1993 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore del mittente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668671-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.

Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)