Sez. 3, Sentenza n. 5777 del 17/01/2014 Cc. (dep. 06/02/2014) Rv. 258916 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Dichiarazioni informalmente rese alla P.G. da persone informate sui fatti - Annotazione nella notizia di reato - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, anche ai fini dell'adozione delle misure cautelari, e per il rinvio a giudizio dell'imputato, le dichiarazioni informalmente rese alla P.G. da persone che possono riferire circostanze utili per le investigazioni ed annotate nella notizia di reato, qualora sia comunque possibile l'individuazione della fonte dichiarativa, in quanto l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen. non è prescritto a pena di nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini dell'adozione di un provvedimento di convalida di sequestro probatorio dichiarazioni rese telefonicamente alla P.G.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)