Sez. 6, Sentenza n. 27807 del 08/02/2013 Ud. (dep. 25/06/2013) Rv. 255602 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Modifiche previste dalla legge n. 190 del 2012 - Condotta di costrizione - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale di modalità e forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrasse tentativo di concussione il comportamento di un agente di polizia che, recandosi in un'autocarrozzeria, operando un controllo amministrativo e prospettando al titolare il rischio di procedere a contestazioni di gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di un'autovettura di un suo conoscente che il carrozziere aveva trattenuto per una controversia con il proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)