Sez. L, Sentenza n. 25023 del 28/11/2011 (Rv. 619913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza d'appello a contenuto processuale - Cassazione - Questione di solo diritto - Decisione nel merito - Condizioni - Contraddittorio nel giudizio di cassazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
La Corte di cassazione, nel cassare la sentenza di appello avente contenuto soltanto processuale, può esercitare il potere, attribuitole dall'art. 384, secondo comma, seconda parte, cod. proc. civ., di negare l'astratta configurabilità del diritto soggettivo affermato dall'attore con l'atto introduttivo del processo e così di rigettare la domanda, purchè sulla questione di diritto si sia svolto il contraddittorio nella stessa fase di cassazione (art. 384, terzo comma, cod. proc. civ.). (Nella specie, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello con il quale si negava la spettanza dell'indennità per inabilità temporanea per infortunio chiesta da alcuni alunni di un istituto professionale, attesa la mancata percezione di una retribuzione poiché tale contestazione non era stata sollevata sin dall'inizio; la S.C., sul rilievo che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inapplicabili gli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. in quanto la doglianza costituiva il necessario presupposto, accertabile d'ufficio, del diritto invocato dai ricorrenti, ha cassato la sentenza e, attese le deduzioni avanzate dalle parti nei rispettivi atti, ha deciso nel merito il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)