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Sez. 2, Sentenza n. 213 del 24/01/1969 (Rv. 338157 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO ESPRIMENTE LA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338157-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO ESPRIMENTE LA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*

Un qualsiasi atto che, anche senza l'indicazione della precisa misura del credito, manifesti comunque la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva, facendo esso venir meno la presunzione di rinunzia implicita nel decorso del tempo. (V n 358-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)