Sez. 2, Sentenza n. 213 del 24/01/1969 (Rv. 338157 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO ESPRIMENTE LA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO ESPRIMENTE LA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
Un qualsiasi atto che, anche senza l'indicazione della precisa misura del credito, manifesti comunque la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva, facendo esso venir meno la presunzione di rinunzia implicita nel decorso del tempo. (V n 358-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)