Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 105 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5602
- Imposte e tasse
- Violazioni delle leggi tributarie
- Repressione
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, terzo comma
- Competenza a giudicare delle infrazioni
- Giudice del luogo ove il reato è stato accertato
- Asserita violazione dell'art. 25 della costituzione
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza. giudice naturale
- Costituzione, art. 25
- Interpretazione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata ictu oculi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, proposta in riferimento all'art. 25 della Costituzione, giacché la norma denunziata - in applicazione del principio secondo cui giudice naturale precostituito per legge deve intendersi quello istituto in base a criteri generali fissati in anticipo (sent. n. 146/69) - precostituisce il giudice competente per territorio a conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre quello del luogo ove il reato è accertato e non quello dove è commesso.
Norme impugnate
- art. 21, comma 3, legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 25 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1970 dal tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Franchi Aldo e Franchi Fedele, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza 14 ottobre 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla violazione delle leggi finanziarie), in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, il principio per cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.) sarebbe leso dalla norma denunciata in quanto essa stabilisce che il giudice competente a giudicare delle infrazioni alle leggi finanziarie "è il giudice del luogo ove il reato è stato accertato", luogo che "può essere diverso da quello del commesso reato";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, secondo una giurisprudenza costante di questa Corte, giudice naturale è il giudice "precostituito per legge", cioè istituito in base a criteri generali fissati in anticipo (da ultimo sentenza n. 146 del 1969);
che la norma denunciata, con rispetto e applicazione di tale principio, precostituisce il giudice competente per territorio a conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre quello del luogo ove il reato è accertato e non quello dove è commesso;
che pertanto la questione risulta ictu oculi manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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