Sez. L - , Sentenza n. 16341 del 03/07/2017 (Rv. 644861 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Regime sanzionatorio delle omissioni contributive non dedotto nel giudizio di merito - Deducibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione - Rilevanza come "quaestio iuris" esaminabile dal giudice d'appello d'ufficio - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con l. n. 388 del 2000 e, ancor prima, con l. n. 662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, né la questione dell'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come "quaestio iuris" che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, ove l'atto d'appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell'INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e, pertanto, soggetta a preclusione ove non specificamente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)