Sez. 5, Sentenza n. 785 del 27/09/2023 Ud. (dep. 09/01/2024) Rv. 285877-02
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie.
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE
Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna di un sanitario per omicidio colposo di una neonata, affetta da alterazioni congenite rilevabili dal percorso anomalo del tracciato, inopinatamente staccato, che avrebbero imposto il continuo monitoraggio della partoriente, volto a consentire, in caso di evoluzione dello stato di sofferenza del feto, il tempestivo intervento con parto cesareo).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)