Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
Testo in vigore al
Art. 13
1. È vietato:
a) importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:
i) sono originari dell’Iran o
ii) sono stati esportati dall’Iran;
b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran;
c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e
d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran.
2. Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.
Art. 14
1. I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano
a) all’esecuzione, fino al 1o maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,
c) all’importazione, all’acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1o maggio 2012 o prima di tale data,
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. Il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o maggio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Art. 15
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o;
b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e
c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o.
2. Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.
Art. 16
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.
Capo III. Restrizioni al finanziamento di determinate imprese
Art. 17
1. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:
a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;
b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale o
c) all’industria petrolchimica.
3. Ai fini del solo paragrafo 2, lettera b) e c), si applicano le seguenti definizioni:
a) la "prospezione di greggio e gas naturale" comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;
b) la "produzione di greggio e gas naturale" comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;
c) per "raffinazione" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili;
d) per "industria petrolchimica" si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell'allegato V.
4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 4, per "cooperazione" si intende:
a) la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran e
b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.
Art. 18
1. La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato III è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata.
2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:
a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;
b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o
c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
Art. 19
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, purché:
a) l’investimento è a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e
b) nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Art. 20
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché
a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e
b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.
Art. 21
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché
a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 23 gennaio 2012 e
b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.
Art. 22
È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività:
a) estrazione di uranio;
b) arricchimento e ritrattamento dell’uranio;
c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Capo IV. Congelamento di fondi e risorse economiche
Art. 23
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. L’allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell’UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell’UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell’UNSCR 1929 (2010).
2.
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:
a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;
b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) e dell’UNSCR 1929 (2010);
c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto;
d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;
e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto.
Conformemente all’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall’IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.
L’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell’equipaggio ad esse legato da contratto.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX.
4. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII o IX.
5. Gli allegati VIII e IXriportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
6. Gli allegati VIII e IXriportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati VIII e IXcontengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell’elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre la data della designazione.
Art. 24
1. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VIII o IX;
d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato e
e) se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
Art. 25
In deroga all’articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX;
ii) il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento; e
iii) il pagamento non viola l’articolo 23, paragrafo 3; e
b) se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.
Art. 26
1. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:
a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o
iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e
b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.
Art. 27
In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Art. 28
In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a) che determinati fondi siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi sono necessari per l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di un contratto di cui all’articolo 12;
b) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;
c) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell’Iran dopo aver stabilito, caso per caso, che i fondi o le risorse economiche sono necessari in relazione a un determinato contratto commerciale, diverso dai contratti di cui allla lettera a), la cui esecuzione potrebbe coinvolgere la Banca centrale dell’Iran, purché il pagamento non contribuisca ad attività vietate ai sensi del presente regolamento,
purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 29
1. L’articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L’articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,
purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 23, paragrafi 1 o 2.
3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30.
Capo V. Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari
Art. 30
2. Il paragrafo 1 si applica a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente articolo, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:
i) una serie di trasferimenti consecutivi dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniani effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata al paragrafo 1 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o
ii) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità a un organismo iraniana/o sono trattati come segue:
a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10000 EUR o equivalente;
b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10000 EUR o equivalente;
c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare delle autorità competenti.
3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
a) nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l’ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
ii) Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
iii) se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, entità o organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, entità o organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario;
iv) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario o in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;
v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l'ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;
vi) nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né il prestatore di servizi di pagamento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, ma un prestatore di servizi di pagamento che rientra in detto articolo funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento a occuparsi del trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazioni devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
vii) nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell'Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
b) Nel caso del trasferimento di fondi effettuati per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente;
ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.
4.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o degli obblighi di cui al presente regolamento.
Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
L’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni negate.
5. Il presente articolo non si applica ove sia stata concessa un’autorizzazione a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 o 28.
6. Le persone, le entità o gli organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente finanziario o creditizio non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono a enti finanziari o creditizi unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e di regolamento.
Art. 31
1. Le succursali e le controllate, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data dell’operazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell’operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell’operazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, V, VI o VII del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le altre autorità competenti destinatarie della notifica, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Art. 32
1. Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 2 e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:
a) esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
b) impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;
c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
a) uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi con sede in Iran;
b) succursali e filiali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
c) succursali e filiali, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e
d) uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.
Art. 33
1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:
a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;
d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2.
2. È vietato:
a) autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione;
c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010;
d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 32, paragrafo 2.