Sez. L, Sentenza n. 1088 del 22/03/1975 (Rv. 374506 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - FONDI A CULTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA - PRODOTTI - RIPARTIZIONE - CRITERI - LEGGE REGIONALE SICILIANA N 11 DEL 1947.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - FONDI A CULTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA - PRODOTTI - RIPARTIZIONE - CRITERI - LEGGE REGIONALE SICILIANA N 11 DEL 1947.*
La legge regionale siciliana 22 novembre 1947 n 11 non ha imposto quote fisse di ripartizione dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva, ma ha stabilito percentuali di maggiorazione della quota spettante al colono per contratto individuale o collettivo o sulla base di Usi e consuetudini, sempre che detta quota non fosse gia superiore al cinquanta per cento; in tale ultima ipotesi sono rimaste ferme le Disposizioni piu favorevoli.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 22/09/1947 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)