Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017 (Rv. 643676 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sinistro automobilistico – Attività stragiudiziale prestata da società di infortunistica stradale – Ricorso ad essa in funzione della successiva causa risarcitoria – Spese relative – Liquidazione in favore del danneggiato – Presupposti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l’onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)