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Sez. 5, Ordinanza n. 27934 del 29/10/2024 (Rv. 672619-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento mediante studi di settore - Bilancio e dichiarazione non veritieri - Coscienza e volontà della condotta del contribuente - Rilevanza - Sanzionabilità - Cause di esclusione - Ammissibilità. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672619-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

L'accertamento mediante studi di settore non elide di per sé la coscienza e volontà della condotta del contribuente, che ha redatto il bilancio e la dichiarazione rivelatisi non veritieri, sicché tale condotta è sanzionabile, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997, a meno che non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge.

Decreto Legge 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legge 18/12/1997 num. 472 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)