Sez. 1, Sentenza n. 985 del 19/03/1980 Cc. (dep. 05/06/1980) Rv. 145551 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - DIVIETO DI SOGGIORNO - CESSAZIONE - ESECUZIONE DURANTE IL TEMPO PREVISTO NEL DECRETO DI APPLICAZIONE - NECESSITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - DIVIETO DI SOGGIORNO - CESSAZIONE - ESECUZIONE DURANTE IL TEMPO PREVISTO NEL DECRETO DI APPLICAZIONE - NECESSITA.*
La misura della sorveglianza speciale di ps con divieto od Obbligo di soggiorno non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, indipendentemente dalla circostanza della sua concreta attuazione, occorrendo - ai fini della cessazione dell'anzidetta misura - l'avvenuta esecuzione durante il tempo stabilito nel decreto di applicazione; e cio in adempimento del disposto contenuto nell'art 11 della legge del 1956 n 1423 applicabile anche al caso in esame.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)