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Sez. L, Sentenza n. 24449 del 19/11/2009 (Rv. 610857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Personale dirigente sanitario - Art. 20, comma 3, del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria 1998/2001 - Mobilità su domanda - Esclusione della novazione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Anzianità di servizio maturata - Mantenimento - Trattamento economico già percepito - Integrale conservazione - Esclusione - Conservazione della sola retribuzione di posizione nella componente fissa - Disciplina transitoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di mobilità dei dirigenti medici, l'art. 20, comma 3, del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, che prevede che "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro", va interpretato nel senso che, sebbene il rapporto di lavoro prosegua con la nuova azienda e, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, mantenga la sua unità e l'anzianità di servizio già maturata, non opera, in caso di mobilità, un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento (per la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente fissa, garantita dall'art. 39 dello stesso contratto collettivo), dovendosi escludere che un tale effetto possa farsi discendere dalla disciplina transitoria prevista dall'art. 38 del c.c.n.l. per i dirigenti medici già di II livello, che riguarda solo il personale della stessa azienda e non quello trasferito tra aziende.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 20 com. 9, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 30, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)