Sez. L, Sentenza n. 1021 del 13/02/1980 (Rv. 404479 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'ultimo comma dell'art 394 cod proc civ, nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte altre prove, oltre il giuramento decisorio, ove la sentenza di Cassazione e rinvio sia fondata esclusivamente sulla riscontrata erronea motivazione interpretativa, da parte del giudice di appello, della decisione di primo grado in ordine ad un determinato apprezzamento, in relazione a fatti gia in quelle fasi compiutamente accertati. (V 1761/75, mass n 375410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)