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Sez. 2, Sentenza n. 454 del 25/02/1970 (Rv. 345452 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTI - COPIA DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345452-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTI - COPIA DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO.*

La copia fotostatica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale allorquando non venga formalmente disconosciuta dalla parte contro cui e prodotta. Il giudice puo attribuire Rilevanza probatoria anche alle copie informi, ritualmente acquisite al processo, quando riconosce che esse corrispondono all'originale (nella specie il consulente tecnico aveva tratto dall'archivio notarile la copia fotostatica di una seconda scheda testamentaria, allegandola alla relazione circa l'autografia della sottoscrizione della scheda precedente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)