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Sez. L, Sentenza n. 6462 del 07/12/1984 (Rv. 438043 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CALCOLO - AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO AL CONCORDATO PREVENTIVO - OPERATIVITÀ DELLA RIVALUTAZIONE FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - NECESSITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE O SCADENZA DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - RIAPERTURA DEL CORSO DELLA RIVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438043-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CALCOLO - AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO AL CONCORDATO PREVENTIVO - OPERATIVITÀ DELLA RIVALUTAZIONE FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - NECESSITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE O SCADENZA DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - RIAPERTURA DEL CORSO DELLA RIVALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui il datore di lavoro venga ammesso al concordato preventivo, il valore monetario dei crediti di lavoro dev'essere rivalutato, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., dalla data di maturazione di ciascuno di essi fino alla data di presentazione della domanda di concordato. Peraltro, una volta passata in giudicato la sentenza di omologazione che segna la chiusura della procedura stessa e scaduto il termine per l'adempimento (ove, in relazione al tipo di concordato, questa sia consentito e previsto) il colpevole ritardo dell'imprenditore concordatario, ovvero dell'assuntore, riapre il corso della rivalutazione, con la conseguenza che l'importo dei crediti come sopra determinati dev'essere dal giudice ulteriormente rivalutato in termini monetari con riguardo al momento iniziale in cui risultano avverate le menzionate condizioni ed a quello finale costituito dalla data della pronunzia della condanna al relativo pagamento, esclusa la possibilità di differire tale ultimo momento a quello del saldo effettivo, rispetto al quale il giudice non è in condizioni di accertare il "maggior danno" subito dal lavoratore. (Conf 590/84, mass n 432827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)