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REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Testo in vigore al

Art. 13

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

  1. a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro;

  2. b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

  1. a) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;

  2. b) fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi(18), non sono considerate superfici foraggere;

  3. c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli. Il pascolo è definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— adotta le modalità di applicazione del presente articolo;

— se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2 tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

Sezione 2. Pagamenti supplementari

Art. 14

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (articolo 15) e/o per superficie (articolo 17).

Art. 15

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

  1. a) bovini maschi,

  2. b) vacche nutrici,

  3. c) vacche da latte,

  4. d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto all'articolo 11, ad eccezione dei vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

  1. a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 16;

  2. b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

— in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superficie per cui sono concessi pagamenti secondo l'articolo 17;

— tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale di tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Art. 16

1.

I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

— uguali al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura all'allegato I, oppure

— uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure

— uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite per capo di bestiame del numero di bovini maschi per azienda che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a 8 mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione, lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio destinato alle vacche nutrici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 10 possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3.

I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Art. 17

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

  1. a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

  2. b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3,

  3. c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2.

La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non può essere superiore a:

— 210 euro per l'anno civile 2000;

— 280 euro per l'anno civile 2001;

— 350 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

Art. 18

Anteriormente al 1o gennaio 2000, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi cambiamento di tali disposizioni viene comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo la sua adozione.

Art. 19

Anteriormente al 1o aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione della presente sezione.

Anteriormente al 1o gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione della presente sezione ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri in base all'allegato IV, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione delle percentuali dei singoli Stati membri nella produzione comunitaria di carni bovine. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio le proposte opportune.

Art. 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sezione 3. Disposizioni comuni

Art. 21

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97.

Art. 22

1. I pagamenti diretti di cui al presente capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

— i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata presentata la domanda,

— il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

Art. 23

1.

Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio(19) o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio(20), in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Art. 24

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti alle sezioni 1 e 2 possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Capo 2. Ammasso privato e pubblico

Art. 26

1. A decorrere dal 1o luglio 2002 può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora il prezzo medio del mercato comunitario constatato, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, in prosieguo "tabella comunitaria", per le carcasse di bovini adulti sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103 % del prezzo di base.

2. Il prezzo di base è stabilito a 2224 euro/tonnellata per le carcasse di bovini maschi della qualità R3 della tabella comunitaria.

3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per le carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria.

4. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può:

— modificare il prezzo di base tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di fissare tale prezzo a un livello che contribuisca a stabilizzare i prezzi di mercato senza però causare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità,

— modificare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 3, che possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Art. 27

1. A decorrere dal 1o luglio 2002, si ricorre all'intervento pubblico se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 è inferiore a 1560 euro per tonnellata; in questo caso una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate di cui ai codici NC 02011000 e da 0201 20 20 a 02012050 originarie della Comunità possono essere acquistate dagli organismi d'intervento.

2. Per gli acquisti di cui al paragrafo 1, possono essere accettate soltanto le offerte ammesse all'intervento uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

3. I prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessi. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— sono determinati i prodotti, le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

— sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

— viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 2;

— sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

— all'apertura degli acquisti se per due settimane consecutive è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1;

— all'interruzione degli acquisti se per almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

La Commissione decide in merito:

Art. 28

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni degli articoli 27 e 47 del presente regolamento e degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 1

Premio speciale

Titolo II. Scambi con i paesi terzi

Art. 29

1.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 32 e 33.

Il titolo di importazione e quello di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

  1. a) il periodo di validità del titolo

  2. b) e l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione a norma del paragrafo 1, secondo comma.

Art. 30

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Art. 31

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 30 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso a norma dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.

I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3.

I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in causa.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

  1. a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

  2. b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in base all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Art. 32

1.

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50000 tonnellate di carni congelate dei codici NC 02022030, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2.

La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

— metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura primo arrivato, primo servito),

— metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo importatori tradizionali/nuovi arrivati).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

  1. a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

  2. b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

  3. c) stabiliscono le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Art. 33

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo

  1. a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

  2. b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

  3. c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43. In particolare tale fissazione può aver luogo:

  1. a) periodicamente,

  2. b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificata nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4.

Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

    — sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,

    — sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;

  2. b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

  3. c) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

  4. d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

  5. e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di mercati trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

— dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;

— dei prezzi praticati all'esportazione.

— dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

— dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

— dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

— dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7.

L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

  1. a) alla destinazione indicata sul titolo o

  2. b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 43.

9.

La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono di origine comunitaria,

— sono stati esportati fuori della Comunità, e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 43, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 43, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordo conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12.

Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.