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Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 11/03/1980 (Rv. 405207 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - DIVORZIO ALL'ESTERO DELL'ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO - OVVERO ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DI NUOVO MATRIMONIO - DISCIPLINA EX ART 3 N 2, LETTERA E) DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - FUNZIONE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO PER CONSENTIRE AL CONIUGE STRANIERO DI OTTENERE IN ITALIA IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO PRIVA DEI REQUISITI EX ARTT 796 E SEGG COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405207-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - DIVORZIO ALL'ESTERO DELL'ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO - OVVERO ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DI NUOVO MATRIMONIO - DISCIPLINA EX ART 3 N 2, LETTERA E) DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - FUNZIONE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO PER CONSENTIRE AL CONIUGE STRANIERO DI OTTENERE IN ITALIA IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO PRIVA DEI REQUISITI EX ARTT 796 E SEGG COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

La disposizione contenuta nell'art 3, n 2, lett e), della legge 1 dicembre 1970 n 898 - la quale consente di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando l'altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio - ha lo scopo di consentire al coniuge italiano di liberarsi dal vincolo matrimoniale in conseguenza di un determinato comportamento tenuto all'estero dall'altro coniuge straniero, e non puo di conseguenza essere trasposta sul piano della identificazione della giurisdizione straniera, che resta affidata ai sensi dell'art 797 n 1 cod proc civ ai principi del nostro ordinamento in tema di Competenza giurisdizionale. Ne consegue che detta norma della legge n 898 del 1970, di carattere essenzialmente sostanziale, non puo essere invocata, quale criterio di collegamento, per consentire al coniuge straniero di ottenere in Italia il riconoscimento di una sentenza straniera di scioglimento di matrimonio priva di tutti i requisiti richiesti a tal fine dagli artt 796 e segg cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)