Sez. 3, Sentenza n. 177 del 19/01/1967 (Rv. 325894 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - MODALITA E TERMINI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - MODALITA E TERMINI.*
Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione, ha l'Onere di disconoscere la scrittura privata, che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta se si costituisce, invece, alla prima udienza, ha l'Onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'Onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui e stato esibito il documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)