Sez. L, Sentenza n. 17174 del 18/08/2016 (Rv. 640899 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Anticipazione della indennità di mobilità - Obbligo di restituzione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 - Decorrenza del periodo di ventiquattro mesi - Data di effettivo pagamento - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di anticipazione della indennità di mobilità, il periodo di ventiquattro mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, il lavoratore che abbia ottenuto la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità è tenuto alla sua restituzione qualora assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, deve essere calcolato a partire dal giorno in cui vi è stato l'effettivo pagamento della suddetta prestazione, e non invece dal giorno della domanda volta ad ottenere il beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)