Sez. 1, Sentenza n. 21014 del 13/09/2013 (Rv. 628323 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati personali - Dati genetici e dati sensibili - Distinzione - Fondamento.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali, i "dati genetici" vanno distinti dai "dati sensibili", di cui all'art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la loro peculiarità consiste nel rivelare il corredo identificativo unico ed esclusivo di ciascuna persona umana, dall'interrogazione del quale può essere estrapolata un'ampia varietà d'informazioni, non tutte da includersi in quelle di natura sanitaria, e tale potenzialità predittiva ne determina l'ontologica diversità, onde, pur potendo le nozioni sovrapporsi, ciò non accade quando i dati genetici siano finalizzati ad individuare la consanguineità tra due soggetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 26, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)