diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016 (Rv. 642617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Difetto del requisito ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. - Conseguenze - Possibilità di ricavarlo "aliunde" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c., deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)