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Sez. 6, Sentenza n. 17 del 08/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 204006 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Ipotesi di rinvio del processo ad altro giudice - Per ragione di connessione - Nuova decorrenza dei suddetti termini - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204006-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

Per l'ipotesi di rinvio del processo ad altro giudice per ragione di connessione, non possono farsi nuovamente decorrere ex art. 303 comma secondo cod. proc. pen. i termini di durata della custodia cautelare. In tal caso invero non v'è regressione del procedimento e l'applicazione estensiva della norma di cui sopra sarebbe contraria ai principi di garanzia dettati dal nuovo codice in materia di libertà personale a favore degli indagati i quali oltre ad essere penalizzati da decisioni facoltative sulla competenza contro le quali non è data impugnazione autonoma, vedrebbero violate ingiustificatamente le disposizioni relative alla scadenza dei termini attraverso l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli contenenti "contestazione a catena" che non possono incidere sulla decorrenza in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)