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Sez. 6 - , Sentenza n. 14220 del 14/04/2021 Cc. (dep. 15/04/2021) Rv. 280878 - 02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo esecutivo – Presupposti a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021 – Dispositivo di sentenza – Sufficienza – Condizioni – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280878-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Il mandato di arresto europeo esecutivo può essere emesso sulla base del mero dispositivo della sentenza, ove questo, secondo la normativa dello Stato richiedente, costituisca titolo esecutivo ancor prima del deposito della motivazione e del passaggio in giudicato della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessaria l'allegazione della sentenza di condanna, né è necessario che questa sia irrevocabile).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 1 lett. B, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)