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Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

Testo in vigore al

Art. 6

1. Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3.

2. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera c) sono tenute a fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonche' ogni altra informazione utile o che venga richiesta.

3. Le regioni entro la stessa data di cui al comma precedente trasmettono al CIPAA una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali.

4. Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro trenta giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4.

5. Il CIPAA e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.1

Art. 7

1. Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorita' stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le societa' promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

2. Le unita' lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

3. Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunita' montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' le societa' forestali costituite per una durata non interiore ad anni diciotto.

4. Le cooperative e le societa' forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

  1. a) atti costitutivi della societa' e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

  2. b) atti di acquisto in proprieta' di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

  3. c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

  4. d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attivita' di cui alle precedenti lettere;

  5. e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

  6. f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;

  7. g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi.1

Art. 8

1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonche' della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

2. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.1

Art. 9

1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

2. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.1

Art. 10

1. Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attivita' di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.

2. Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovra' provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvoforestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

3. Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonche' le modalita' per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

4. Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

6. Ai fini previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresi' costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

7. I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione e delle colture a rapido accrescimento anche in a quanto previsto dalle norme di legge.1

Art. 11

1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo; determinano altresi' le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

2. Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere gia' in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonche' di ravvenamento di falde sotterranee e di loro ricerca; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttivita' agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonche' quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta piu' elevate produzioni unitarie; l'assistenza tecnica e la preparazione professionale necessarie alla trasformazione irrigua aziendale.

3. Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, e' verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4.

4. Il 60 per cento del finanziamento e' riservato alle regioni meridionali.1

Art. 12

1. Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonche' quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale.

2. Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, quando assicurino quote di capacita' di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

3. Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

4. Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonche' le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le regioni, di interesse nazionale, vengono eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti ed alle modalita' di esecuzione delle opere.1

Art. 13

1. Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorita' ed alle forme di coltivazione e di incentivazione.1

Art. 14

1. Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 1162 del 1976 e n. 3140 del 1976, nonche' alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.1

Art. 15

1. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

2. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

  1. a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

  2. b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.1

Art. 16

1. Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi gia' in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

2. Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.1

Art. 17

1. Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui
all'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire: 670 miliardi per l'esercizio 1978;

2. 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.

3. E' inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.

4. Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi e' cosi' ripartita:

  1. 1) lire 190 miliardi per il settore zootecnico;

  2. 2) lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

  3. 3) lire 50 miliardi per il settore della forestazione;

  4. 4) lire 200 miliardi per il settore dell'irrigazione;

  5. 5) lire 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

  6. 6) lire 30 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

  7. 7) lire 20 miliardi per il settore vitivinicolo.

5. Per gli esercizi dal 1979 al 1982 la somma annua di lire 1.100 miliardi e' cosi' ripartita:

  1. 1) lire 220 miliardi per il settore zootecnico;

  2. 2) lire 180 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

  3. 3) lire 90 miliardi per il settore della forestazione;

  4. 4) lire 320 miliardi per il settore dell'irrigazione;

  5. 5) lire 210 miliardi per l'utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

  6. 6) lire 40 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

  7. 7) lire 40 miliardi per il settore vitivinicolo.

6. Per gli esercizi dal 1983 al 1987 la somma annua di lire 380 miliardi e' cosi' ripartita:

  1. 1) lire 300 miliardi per il settore dell'irrigazione;

  2. 2) lire 80 miliardi per il settore della forestazione.

7. Le somme destinate ai vari settori di cui ai precedenti commi potranno essere variate annualmente in aumento o in diminuzione nei limiti dello stanziamento complessivo di ciascun esercizio dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, in relazione alle esigenze derivanti dalle verifiche annuali e biennali di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

8. In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alle lettere c) e g) del precedente articolo 3 da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

9. La comunicazione dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma deve essere effettuata annualmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

10. Le somme destinate alle singole regioni e province autonome in base al riparto di cui al precedente settimo comma saranno versate nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno e' disposta e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali. L'erogazione per gli anni successivi e' disposta e deve essere effettuata entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

11. All'onere di lire 670 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.1

Art. 18

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma e' a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sara' iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

3. Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.1

Art. 19

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di piano nazionale di cui al primo comma del precedente articolo 3 e' fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.1

Art. 20

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - DAL FALCO - BISAGLIA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO