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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 292 del 1974

Decisione
decisa il 1974-12-19, depositata il 1974-12-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:292
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7556

  • Elezioni
  • Disciplina della propaganda elettorale
  • Legge 4 aprile 1956, n. 212, artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma
  • Divieto di affissione di manifesti fuori degli spazi a ciò riservati
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perché già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 4 aprile 1956, n. 212
  • art. 8 legge 4 aprile 1956, n. 212

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1972 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Simeoni Francesco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21, primo e secondo comma, Cost.).
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 48 del 1964 in riferimento agli stessi principi costituzionali; che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale novità e trovano quindi piena confutazione nell'ampia motivazione svolta nella suddetta decisione di questa Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), sollevata, in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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