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Sez. 2, Sentenza n. 4504 del 23/08/1985 (Rv. 441969 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441969-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La eccezione di difetto di integrità del contraddittorio può essere dedotta per la prima volta in Cassazione solo se fondata su elementi probatori già acquisiti agli Atti del giudizio di merito, non essendo ammesso in Sede di legittimità il deposito di Atti e documenti non prodotti nelle precedenti fasi del processo, neppure se riguardanti la regolarità della Costituzione del rapporto processuale nella fase di merito, tranne quelli che riguardano la nullità (da intendersi in senso stretto) della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. (V 4863/81, mass n 415584; (V 6123/81, mass n 416920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)